Sez. 1, Sentenza n. 455 del 24/01/1986 (Rv. 444058 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - RILIEVO DEL MANCATO TEMPESTIVO ADEMPIMENTO - MERA DIFESA E NON ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONSEGUENZE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - RILIEVO DEL MANCATO TEMPESTIVO ADEMPIMENTO - MERA DIFESA E NON ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONSEGUENZE.*
Al fine della sospensione dell'efficacia dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., il rilievo del mancato tempestivo adempimento del premio assicurativo - pur rientrando nella disponibilità della compagnia assicuratrice - non Forma oggetto di una eccezione in senso proprio, con gli effetti di cui all'art. 2697 comma secondo cod. civ., ma di una mera difesa: con la conseguenza che all'Assicurazione, che intenda farlo valere, incombe un mero Onere di allegazione e che viceversa all'assicurato è fatto carico di provare, di fronte a tale difesa, anche il tempestivo pagamento del premio, quale elemento costitutivo della sua pretesa all'indennizzo. (V 5572/82, mass n 423315; (V 472/81, mass n 410936).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)