Sez. 1, Sentenza n. 472 del 20/01/1981 (Rv. 410936 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - FUNZIONE - RINUNCIA DELL'ASSICURATORE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE RELATIVA A RINUNCIA RAVVISATA NELL'ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO DI UN PREMIO ESEGUITO TARDIVAMENTE DOPO LA VERIFICAZIONE DEL SINISTRO.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - FUNZIONE - RINUNCIA DELL'ASSICURATORE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE RELATIVA A RINUNCIA RAVVISATA NELL'ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO DI UN PREMIO ESEGUITO TARDIVAMENTE DOPO LA VERIFICAZIONE DEL SINISTRO.*
La sospensione dell'Assicurazione, prevista dall'art 1901 cod civ per il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato, e stabilita a tutela di un esclusivo interesse individuale dello assicuratore: trattasi pertanto, di un diritto disponibile al quale detta parte puo validamente rinunciare. (nella specie la rinuncia alla sospensione del contratto era stata ravvisata nell'accettazione senza riserve da parte della compagnia assicuratrice del pagamento del premio tardivamente effettuato dallo assicurato dopo la verificazione del sinistro). (Conf 2584/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)