Sez. 3, Sentenza n. 13344 del 19/07/2004 (Rv. 577574 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO | Accettazione senza riserve del pagamento del premio eseguito in ritardo - Rinunzia tacita al rimedio della sospesone della garanzia assicurativa ex art. 1901 cod. civ. - Configurabilità.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
In tema di assicurazione, l'accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo ("a fortiori" se addirittura dopo il verificarsi del sinistro), costituisce un'ipotesi di rinunzia tacita al rimedio della sospensione della garanzia assicurativa ex art. 1901 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)