Sez. 2, Sentenza n. 7380 del 11/01/2007 Ud. (dep. 22/02/2007) Rv. 235716 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | L. n. 46 del 2006 - Riferimento ad atti del processo specificamente indicati - Individuazione di tali atti - Natura del sindacato della Corte di cassazione - Mutamento - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
In tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. (La Corte ha altresì precisato che resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)