Sez. L, Sentenza n. 8013 del 29/10/1987 (Rv. 455707 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ E INFANZIA) - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE - TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI - UNICITÀ DEL RAPPORTO - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ E INFANZIA) - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE - TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI - UNICITÀ DEL RAPPORTO - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'o.N.M.i. Trasferiti agli enti locali o allo stato comporta che il trattamento di fine servizio per il periodo trascorso presso detta opera, oltre a non essere esigibile prima della cessazione del rapporto di servizio con l'amministrazione ricevente, debba essere determinato sulla base della retribuzione ricevuta negli ultimi dodici mesi del rapporto con l'ente succeduto a quello disciolto, anziché sulla base della retribuzione ricevuta nello stesso periodo del servizio prestato alle dipendenze dell'o.N.M.i.. (V 413/87, mass n 450156; (V 7226/86, mass n 449297; (V 4436/84, mass n 436338; (V 2725/84, mass n 434774; (V 2395/84, mass n 434433).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 1, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 4, Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)