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Sez. 2, Sentenza n. 121 del 08/01/1980 (Rv. 403503 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - FUNZIONALITA ED INDEROGABILITA - CONTINENZA DI CAUSE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE - RILEVANZA AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DEL DECRETO - PORTATA.*
Stato
decisa il 1980-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403503-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - FUNZIONALITA ED INDEROGABILITA - CONTINENZA DI CAUSE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE - RILEVANZA AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DEL DECRETO - PORTATA.*

La continenza di cause - se non e idonea a spostare la Competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo, spettante all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto - e rilevante al fine della Determinazione della Competenza del giudice del decreto, nel senso che, qualora la causa per la quale sia stata emessa ingiunzione sia contenuta in altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito in Sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullita del medesimo, rimettendo al giudice preventivamente adito per la causa contenente la cognizione della causa contenuta instauratasi a seguito della proposta opposizione. In tale ipotesi, la prevenzione va regolata ponendo a raffronto la data della notificazione della citazione ordinaria e quella notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, determinanti la pendenza delle liti. (Conf 94/78, mass n 389387, sulla seconda parte; (Conf 1200/75, mass n 374639).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)