Sez. 5, Sentenza n. 7300 del 13/05/2003 (Rv. 562954 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Cessione di immobile già concesso in "leasing" all'acquirente - Determinazione dell'imponibile riguardante il valore finale del cespite - Criterio - Variabilità in ragione del presupposto temporale dell'atto di cessione - Cessione onerosa stipulata entro il 31 dicembre 1991 - Coincidenza con il cd. prezzo di cessione - Cessione posta in essere in data successiva al 1 gennaio 1993 - Conseguenze - Applicazione del criterio del valore di mercato del bene alla data del 31 dicembre 1992 - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
Qualora venga ceduto un immobile già concesso in leasing all'acquirente ed il trasferimento oneroso sia assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, occorre distinguere fra alienazioni poste in essere fino al 31 dicembre 1991, data di piena vigenza della normativa riguardante l'applicabilità dell'INVIM (nel qual caso, per la determinazione dell'imponibile deve essere assunto, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, quale valore finale del bene il prezzo di riscatto maggiorato di tutte quelle somme versate in sede di "canone" o di "maxicanone", che hanno costituito un anticipato pagamento rateale e su cui, come tale, deve essere applicata l'IVA) e quelle perfezionate a partire dal 1 gennaio 1993, nel qual caso l'incremento di valore è determinato dalla normativa dell'ICI, ai sensi dell'art. 17, comma settimo, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992, limitatamente al valore di mercato dell'immobile (non ancora riscattato) alla data del 31 dicembre 1992. Pertanto, quando l'alienazione del bene concesso in locazione finanziaria sia avvenuta nel vigore della normativa di cui all'art. 17 cit., il vincolo derivante dal contratto di leasing non incide sul valore finale del bene, che, essendo fissato per legge alla data del 31 dicembre 1992, ai fini dell'INVIM, resta svincolato dal prezzo concordato dalle parti del contratto di leasing e ricondotto al valore venale stabilito a quest'ultima data.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)