Sez. L, Sentenza n. 12913 del 29/09/2000 (Rv. 540602 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto ex legge n. 297 del 1982 - Ulteriori trattamenti convenzionali aventi funzione integrativa o di duplicazione di quello legale - Invalidità ex. art. 4 penultimo comma legge n. 297 del 1982 - Accertamento - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Con riferimento all'ipotesi di previdenza aziendale che, ove abbia natura e funzioni non diverse da quelle dell'indennità di anzianità, di fine lavoro o di buonuscita, comunque denominata e da qualsiasi fonte disciplinata, ricade - nel nuovo regime introdotto dalla legge n. 297 del 1982 - nella generale invalidazione sancita dall'art. 4, penultimo comma, legge citata, lo stabilire se il trattamento di fonte contrattuale erogato da una cassa di previdenza aziendale abbia o meno natura e funzione diverse da quelle dell'indennità di anzianità (o di fine lavoro o di buonuscita), e sia quindi da includere o meno nella categoria (eccezionale e del tutto residuale) delle indennità fatte salve dal 5 primo comma del citato art. 4, si risolve in un accertamento, riservato al giudice di merito, che involge l'interpretazione della disciplina contrattuale ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema corte - aveva ritenuto che il trattamento erogato dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - FONPISAM - non avesse funzione di integrazione dell'indennità di anzianità, bensì di retribuzione differita, e quindi non rientrasse nel campo di applicazione della legge 297 del 1982).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 29/05/1992 num. 287 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)