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Sez. 3, Sentenza n. 4363 del 25/07/1984 (Rv. 436265 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ DI ADIBIRE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE - NECESSITÀ - NOZIONE - DISPONIBILITÀ DI ALTRO IMMOBILE DA PARTE DEL LOCATORE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436265-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ DI ADIBIRE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE - NECESSITÀ - NOZIONE - DISPONIBILITÀ DI ALTRO IMMOBILE DA PARTE DEL LOCATORE - RILEVANZA.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dall'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93, non è sufficiente, perché il locatore possa recedere dal contratto di locazione di un immobile ad uso diverso da quello di abitazione, la sola intenzione, vale a dire il mero proposito, di adibire l'immobile all'Esercizio in proprio di una attività commerciale, ma deve ricorrere la necessità in tal senso del locatore (ovvero del coniuge o dei parenti entro il secondo grado); conseguentemente il giudice del merito è tenuto ad una adeguata indagine diretta a stabilire se il manifestato proposito corrisponda ad una concreta esigenza riconducibile al concetto di necessità, ed in tale valutazione non può non assumere rilievo la circostanza che il locatore abbia la disponibilità di altro immobile idoneo a soddisfare le sue esigenze. (V 4376/83, mass n 429281; (V 3466/83, mass n 428345; (V 111/83, mass n 424906; (V 3396/82, mass n 421375; (Conf 4194/82, mass n 422165; (Conf 1662/82, mass n 419495; (Conf 699/82, mass n 418941).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)