Sez. 3, Sentenza n. 1823 del 20/03/1982 (Rv. 419664 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione di immobile destinato ad uso non abitativo, pur con la modifica introdotta dall'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93 - la quale ha richiesto la sussistenza della necessità laddove l'originaria disposizione reputava sufficiente l'intenzione del locatore - è sufficiente a concretare la causa di recesso una grave esigenza e un rilevante bisogno di vita e di lavoro, senza che occorra anche l'estremo dell'urgenza e dell'indilazionabilità. Sono, di conseguenza, valide situazioni per integrare la condizione voluta dalla legge, la Mancanza di una stabile occupazione, l'insufficienza del reddito percepito rispetto ai bisogni familiari e personali, il grave disagio nell'esplicare una attività professionale o commerciale rispetto alle possibilità che offrirebbe la disponibilità del proprio immobile. (V 6226/81, mass n 417021).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)