Sez. 1, Sentenza n. 1374 del 09/02/1987 (Rv. 450833 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - RINUNCIA AL MANDATO DEL DIFENSORE DI UNA DELLE PARTI - RINVIO DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA - UDIENZE DESTINATE ALL'ASSUNZIONE DI UNA PROVA - DECADENZA DELLA PARTE ASSENTE E NON RINVIO - OBBLIGO DI PRONUNCIA DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - RINUNCIA AL MANDATO DEL DIFENSORE DI UNA DELLE PARTI - RINVIO DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA - UDIENZE DESTINATE ALL'ASSUNZIONE DI UNA PROVA - DECADENZA DELLA PARTE ASSENTE E NON RINVIO - OBBLIGO DI PRONUNCIA DEL GIUDICE.*
La rinunzia al mandato proveniente dal difensore di una delle parti non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa, essendo solo in facoltà del giudice di concederlo, ove ne ravvisi l'opportunità, qualora la rinunzia sia avvenuta all'udienza o in tempo immediatamente precedente. Ma la facoltà del giudice di rinviare la causa neppure sussiste se l'udienza è destinata all'assunzione di una prova testimoniale, giacché, a norma dell'art. 208 cod. proc. civ., se in tale udienza non si presenta la parte che l'ha dedotta, il giudice, sulla precisa istanza della parte comparsa, deve dichiarare la decadenza di quella assente dal diritto di farla assumere. (V 2142/82, mass n 420015; (V 3326/82, mass n 421295; (V 2260/69, mass n 341635).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)