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Sez. 1, Sentenza n. 46906 del 02/11/2004 Cc. (dep. 02/12/2004) Rv. 230164 - 01

SPORT | Provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive - Contenuto - Omesso avviso.della facoltà dell'interessato di presentare memorie al giudice - Nullità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230164-01

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Il provvedimento del questore che, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. mod., imponga a taluno l'obbligo di presentarsi in questura in occasione dello svolgimento di determinate manifestazioni sportive, se non contenga l'espresso avviso della facoltà del destinatario di presentare memorie o deduzioni al g.i.p. competente per la convalida, è viziato da nullità (che si estende anche all'ordinanza giudiziale), derivante dalla violazione del diritto di difesa, perché la persona sottoposta a limitazione della libertà personale non è stata posta in condizione di far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice competente per la convalida del provvedimento di polizia. (Nella specie, si è ritenuta la nullità del provvedimento del questore che faceva generico riferimento all'ammissibilità di "ricorso gerarchico o giurisdizionale nei modi e nei termini di legge"). V. Corte cost., 23 maggio 1997 n. 144

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)