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Sez. 3, Sentenza n. 6986 del 10/11/2005 Cc. (dep. 24/02/2006) Rv. 234043 - 01

SPORT | Provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive - Contenuto - Omesso avviso della facoltà dell'interessato di presentare memorie al giudice - Nullità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234043-01

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Con il provvedimento del questore che, in base all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., impone a taluno l'obbligo di presentarsi in questura in occasione dello svolgimento di determinate manifestazioni sportive, deve essere dato necessariamente avviso alla parte della facoltà di presentare memorie o deduzioni al g.i.p. competente per la convalida, e tale avviso può essere contenuto anche nella relata che attesta la notifica all'interessato del provvedimento. L'omissione di esso determina la nullità, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., sia del provvedimento del questore che della successiva ordinanza di convalida.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)