Sez. 1, Sentenza n. 3215 del 22/04/1999 Cc. (dep. 15/06/1999) Rv. 213717 - 01
SPORT | Provvedimento amministrativo che imponga a taluno l'obbligo di presentazione all'autorità di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche - Notificazione - Omesso avviso della facoltà di presentazione di memorie al g.i.p. in sede di convalida - Conseguenze - Nullità assoluta.
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Qualora nel provvedimento con cui il questore, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, imponga a taluno l'obbligo di presentarsi in questura in occasione dello svolgimento di determinate manifestazioni sportive, non sia contenuto l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al g.i.p. - secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 144 del 1997 della Corte costituzionale - si verifica una nullità, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., derivante dalla violazione del diritto di difesa, perché la persona sottoposta a limitazione della libertà personale non è stata messa in condizione di far valere le proprie eventuali ragioni dinanzi al giudice competente per la convalida del provvedimento di polizia.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)