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Sez. 2, Sentenza n. 7674 del 18/12/1986 (Rv. 449668 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - TRA LE PARTI - PROVA - IN GENERE - LEGITTIMARIO ATTORE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA AVENTE CAUSA DALLA PARTE STIPULANTE IL NEGOZIO SIMULATORIO - QUALITÀ DI TERZO - CONFIGURABILITÀ - EREDE ATTORE PER L'ACQUISIZIONE DI UN BENE OGGETTO DI UN CONTRATTO SIMULATO DAL DE CUIUS - LIMITAZIONI EX ARTT. 1417 E 2722 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - INOSSERVANZA DI TALI LIMITI - RILEVABILITÀ D'UFFICIO E DENUNCIABILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449668-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - TRA LE PARTI - PROVA - IN GENERE - LEGITTIMARIO ATTORE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA AVENTE CAUSA DALLA PARTE STIPULANTE IL NEGOZIO SIMULATORIO - QUALITÀ DI TERZO - CONFIGURABILITÀ - EREDE ATTORE PER L'ACQUISIZIONE DI UN BENE OGGETTO DI UN CONTRATTO SIMULATO DAL DE CUIUS - LIMITAZIONI EX ARTT. 1417 E 2722 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - INOSSERVANZA DI TALI LIMITI - RILEVABILITÀ D'UFFICIO E DENUNCIABILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Con riguardo all'Azione di simulazione di un contratto, che sia proposta dall'erede di un contraente, questi ove agisca quale legittimario per la reintegrazione della quota di riserva assume la veste di terzo in quanto, pur avendo causa dalla parte che ha partecipato all'accordo simulatorio fa valere un suo diritto personale, per contro quando abbia di mira l'acquisizione al patrimonio ereditario di un bene che ha formato, oggetto di un contratto simulato, cui ha partecipato il de cuius, è soggetto alle limitazioni previste dagli art. 1417 e 2722 cod. civ., in quanto si vale di un titolo che lo pone nella identica situazione giuridica del suo dante causa. Per altro i detti limiti di prova della simulazione nei rapporti tra le parti - non avendo natura pubblicistica ed essendo diretti esclusivamente alla tutela dell'interesse delle parti medesime - in caso di loro inosservanza, non sono rilevabili d'ufficio nel giudizio del merito, né possono farsi valere, per la prima volta, nel giudizio di legittimità. (Conf 251/85, mass n 438475, sulla seconda parte; (Conf 4275/84, mass n 436199, sulla prima parte; (Conf 3861/84, mass n 435811, sulla prima parte; (Conf 6507/80, mass n 410284, sulla prima parte; (Conf 3349/75, mass n 377486, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)