Sez. 1, Sentenza n. 2084 del 23/03/1985 (Rv. 439992 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 232 LEGGE 19 MAGGIO 1975 N. 151 - RETROATTIVITÀ - LIMITI - SENTENZA DEFINITIVA INTERVENUTA NEL VIGORE DELLA PRECEDENTE NORMATIVA - RIGETTO NEL MERITO DELLA DOMANDA - NECESSITÀ.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 232 LEGGE 19 MAGGIO 1975 N. 151 - RETROATTIVITÀ - LIMITI - SENTENZA DEFINITIVA INTERVENUTA NEL VIGORE DELLA PRECEDENTE NORMATIVA - RIGETTO NEL MERITO DELLA DOMANDA - NECESSITÀ.*
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, la retroattività della disciplina introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, espressamente prevista dall'art. 232 della legge medesima, trova ostacolo nella sentenza definitiva, intervenuta nel vigore della precedente normativa, solo quando si tratti di giudicato sostanziale, formatosi cioè sulla pronuncia che abbia respinto od accolto nel merito la domanda. Ne consegue che, ove detta precedente sentenza si sia limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'Azione, per difetto delle condizioni preliminari occorrenti al suo ingresso secondo il disposto dell'art. 269, vecchio testo, cod. civ., non resta preclusa la riproposizione dell'Azione medesima, alla stregua delle nuove Disposizioni della suddetta legge n. 151 del 1975. (V 5513/81, mass n 416219; (V 1598/78, mass n 390999).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)