Sez. 7, Ordinanza n. 9641 del 17/06/2015 Cc. (dep. 08/03/2016) Rv. 266212 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Differimento obbligatorio ex art. 146 n. cod. proc. pen. - Rigetto e contestuale applicazione della detenzione domiciliare - Interesse del condannato ad impugnare - Sussistenza - Esclusione.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
È inammissibile, per carenza di un interesse attuale e concreto, il ricorso per cassazione del condannato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento obbligatorio della pena ex art. 146 n. 3 cod. pen., ove allo stesso sia stata contestualmente applicata la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)