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Sez. 7, Ordinanza n. 9641 del 17/06/2015 Cc. (dep. 08/03/2016) Rv. 266212 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Differimento obbligatorio ex art. 146 n. cod. proc. pen. - Rigetto e contestuale applicazione della detenzione domiciliare - Interesse del condannato ad impugnare - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266212-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

È inammissibile, per carenza di un interesse attuale e concreto, il ricorso per cassazione del condannato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento obbligatorio della pena ex art. 146 n. 3 cod. pen., ove allo stesso sia stata contestualmente applicata la misura alternativa della detenzione domiciliare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)