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Sez. 1, Sentenza n. 15848 del 21/02/2020 Cc. (dep. 26/05/2020) Rv. 279126 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Differimento ex art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. - Riconoscimento del presupposto - Applicazione della detenzione domiciliare - Interesse del condannato ad impugnare - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279126-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, sussiste l'interesse del condannato ad impugnare il provvedimento con cui, riconosciuta la situazione di cui all'art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen., venga applicata, in luogo del richiesto differimento, la misura alternativa della detenzione domiciliare, di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., attesa la diversità di effetti, tanto sotto il profilo dello stato di esecuzione della sanzione quanto sotto il corrispondente profilo dello "status libertatis" del condannato, tra il rinvio dell'esecuzione e la prosecuzione di quest'ultima nella forma della detenzione domestica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)