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Sez. 6 - , Sentenza n. 6943 del 13/12/2018 Cc. (dep. 13/02/2019) Rv. 275139 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Differimento della consegna da parte dello Stato estero per altro titolo di detenzione - Computabilità del periodo di differimento ai fini della durata massima o di fase della custodia cautelare - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275139-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo intercorrente tra la decisione dello Stato richiesto di dar corso al m.a.e. italiano e l'effettiva consegna del soggetto sottoposto a misura cautelare, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia all'estero per effetto di altro e diverso titolo cautelare o detentivo ivi emesso. (In motivazione, la Corte ha precisato che il periodo di detenzione subita all'estero sulla base di un titolo ivi emesso non è equiparabile, ai fini del calcolo del termini di fase, al decorso del termine conseguente all'esecuzione del mandato di arresto europeo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)