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Sez. 3, Sentenza n. 9203 del 18/12/2012 Cc. (dep. 26/02/2013) Rv. 254513 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna dall'estero - Differimento della consegna da parte dello Stato estero - Computabilità ai fini della durata massima della custodia cautelare - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254513-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine - massimo o di fase - della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia stata rimessa in libertà ed assoggettata a misure preventive che comportino l'obbligo di dimora o di presentazione alla polizia. (In motivazione la Corte ha affermato che non può essere equiparata alla custodia cautelare in carcere la misura della libertà su cauzione con obbligo di dimora e di non allontanamento nelle ore notturne dalla propria abitazione nonché di presentazione per tre giorni alla settimana alla polizia, essendo tale misura equiparabile a quella dell'art. 283 comma quarto cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 28, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)