Sez. 4, Sentenza n. 24583 del 15/04/2010 Cc. (dep. 30/06/2010) Rv. 247815 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna dall'estero - Differimento della consegna da parte dello Stato estero - Computabilità ai fini della durata massima della custodia cautelare - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine - massimo o di fase - della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia cautelare all'estero per effetto di un titolo cautelare ivi emesso. (Fattispecie relativa ad una consegna differita dalle autorità belghe, per consentire che la persona richiesta dall'Italia fosse sottoposta ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti in Belgio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 28, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)