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Sez. 6, Sentenza n. 36677 del 07/05/2015 Cc. (dep. 10/09/2015) Rv. 264580 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna dall'estero - Differimento della consegna da parte dello Stato estero per altro titolo di detenzione - Computabilità del periodo di differimento ai fini della durata massima o di fase della custodia cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264580-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia all'estero per effetto di altro e diverso titolo cautelare o detentivo ivi emesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 28, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)