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Sez. 2, Sentenza n. 1406 del 21/03/1989 (Rv. 462237 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - PROGETTISTA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE COL COSTRUTTORE.*
Stato
decisa il 1989-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462237-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - PROGETTISTA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE COL COSTRUTTORE.*

La disciplina di cui all'art. 1669 cod. civ. (rovina e difetto di cose immobili) si applica sia nei confronti dell'appaltatore che del progettista, le cui responsabilità, pur nella diversità dei contratti ai quali esse si ricollegano, possono concorrere quando il danno sia ascrivibile e ad errata progettazione e a cattiva esecuzione dell'opera, con la conseguenza che progettista ed appaltatore sono tenuti in solido a risarcire il danno al committente senza possibilità di graduazione delle colpe con riferimento al diritto di quest'ultimo. (V 4204/87, mass n 452958; (V 2725/87, mass n 451836; (V 6495/86, mass n 448663; (V 2676/84, mass n 434704; (V 2061/77, mass n 385778).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)