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Sez. 2, Sentenza n. 19643 del 13/09/2006 (Rv. 592696 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Operazioni di recupero con procedura semplificata - Registro di carico e scarico - ObbligatorietĂ  - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592696-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, prescritti dall'art. 12 del d.lgs 5 febbraio1977 n. 22, grava su tutti coloro che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti, anche se ammessi alla procedura semplificata di iscrizione all'albo delle imprese che ne effettuano la gestione ex art. 33 del citato decreto n. 22, atteso che anche le procedure semplificate devono garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci (cfr. cass. pen. n.12122 del 2002).

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 12, Legge 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)