Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005 (Rv. 585558 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Espropriazione forzata - Questioni circa la pignorabilità dei beni - Vincolo ex legge n. 267 del 2000 - Decisione del giudice dell'esecuzione - Opposizione proponibile - Distinzione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., ai sensi dell'art. 113 del d.lgs 25 febbraio 1995 n. 77 (modificato dall'art. 39 del d.lgs. 11 giugno 1996 n. 336 e riprodotto nell'art. 159 comma secondo del d. lgs. n. 267 del 2000) non sono assoggettabili ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali recanti vincolo di destinazione. La decisione del giudice dell'esecuzione che accerti la sussistenza delle condizioni per sottrarre dette somme all'esecuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, mentre qualora il giudice accerti il contrario, facendo proseguire il processo esecutivo, il debitore può proporre opposizione all'esecuzione per far valere l'impignorabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 113 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/06/1996 num. 336 art. 39, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)