diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8260 del 30/07/1999 (Rv. 530875 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione risarcitoria - Ammissibilità - Procedimento - Decisione sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge - Natura.
Stato
decisa il 1999-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530875-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

Il procedimento sull'ammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, di cui all'art. 5 della legge n. 117 del 1988, mentre ha carattere pieno e definitivo in ordine alla configurabilità, nei fatti contestati, dei requisiti e delle condizioni cui la legge subordina detta responsabilità, ha necessariamente natura delibativa quanto al riscontro della sussistenza degli elementi addotti a sostegno della contestazione, sicché la relativa indagine può essere condotta, in tale fase, esclusivamente "ex actis", cioè alla stregua degli atti del procedimento, rimanendo devoluta al successivo giudizio di merito l'approfondita valutazione della fondatezza dell'azione. Ne consegue che non può essere dichiarata inammissibile un'azione fondata su di una grave violazione di legge indotta da negligenza inescusabile, ex art.2, terzo comma, lett. a), della legge n. 117 del 1988, ove non risulti "ex actis" la ricollegabilità della violazione stessa a specifiche ragioni che la rendano comunque comprensibile.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)