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Sez. 3, Sentenza n. 2779 del 25/09/1972 (Rv. 360469 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO NEI CONFRONTI DEL TERZO ACQUIRENTE - ATTO DI CITAZIONE SOTTOSCRITTO DAL SOLO DIFENSORE - SUFFICIENZA - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINI.*
Stato
decisa il 1972-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360469-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO NEI CONFRONTI DEL TERZO ACQUIRENTE - ATTO DI CITAZIONE SOTTOSCRITTO DAL SOLO DIFENSORE - SUFFICIENZA - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINI.*

Nei casi in cui, a sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, il coltivatore del fondo, al quale non sia stata notificata la proposta di alienazione del fondo medesimo da parte del proprietario, manifesti la volonta di esercitare il riscatto nei confronti del terzo acquirente - ed a tal fine, dato lo stretto collegamento tra il mandato alle liti e il contenuto dell'atto di citazione, e sufficiente lo atto di citazione anche se sottoscritto dal solo difensore - il versamento dell'intero prezzo d'acquisto o di quella eventuale parte residua per la quale, non essendovi concessione del mutuo non e operante la sospensione del termine prevista dal settimo comma dell'articolo citato, deve essere effettuata entro tre mesi.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)