Sez. 3, Sentenza n. 2930 del 29/07/1975 (Rv. 376994 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL RISCATTO - RIMBORSO DEL PREZZO VERSATO DALL'ACQUIRENTE - TERMINI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL RISCATTO - RIMBORSO DEL PREZZO VERSATO DALL'ACQUIRENTE - TERMINI.*
Il coltivatore il quale eserciti il riscatto ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 deve rimborsare all'acquirente il prezzo da questo pagato entro il termine stabilito per il versamento del prezzo nel caso di Esercizio della prelazione, cioe entro tre mesi dall'Esercizio del diritto ovvero entro un anno qualora abbia in corso la pratica per ottenere il mutuo di cui all'art 1 della stessa legge, e non gia dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto. (V 839/74, mass n 368729; 2903/72, mass n 360633; (V 2779/72, mass n 360469).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)