diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3792 del 22/11/1974 (Rv. 372305 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE TRIMESTRALE DELLA PRELAZIONE - INAPPLICABILITA - MANCATA OPPOSIZIONE DEL COMPRATORE - IMMEDIATO PAGAMENTO - OBBLIGO DEL RISCATTANTE - OPPOSIZIONE DEL COMPRATORE - RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DEL DIRITTO DI RISCATTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372305-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE TRIMESTRALE DELLA PRELAZIONE - INAPPLICABILITA - MANCATA OPPOSIZIONE DEL COMPRATORE - IMMEDIATO PAGAMENTO - OBBLIGO DEL RISCATTANTE - OPPOSIZIONE DEL COMPRATORE - RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DEL DIRITTO DI RISCATTO - NECESSITA.*

Nelle ipotesi in cui l'affittuario coltivatore diretto diviene titolare del diritto di riscatto del fondo trasferito a titolo oneroso o concesso in enfiteusi dal proprietario, a norma del quinto comma dell' art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, non e applicabile, al pagamento del prezzo dovuto per effetto dell'Esercizio del riscatto, il termine di tre mesi stabilito dal sesto comma della stessa norma di legge per il pagamento del prezzo in conseguenza dell'Esercizio del diritto di prelazione. In dette ipotesi, se il terzo acquirente non si oppone al riscatto, il pagamento deve essere effettuato immediatamente, a norma dell'art 1183 cod civ se, invece, vi e opposizione, non sussiste inadempimento del riscattante sino a quando non venga giudizialmente riconosciuto il suo diritto. (contra 2903'72, mass n 360633; 2779'72, mass n 360469; (contra 1021'70, mass n 346563).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)