Sez. U, Sentenza n. 2467 del 21/04/1982 (Rv. 420327 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - NATURA PRIVATISTICA E DEVOLUZIONE ALL'AGO (GIUDICE DEL LAVORO) DELLE CONTROVERSIE AD ESSO RELATIVE - PRESUPPOSTI - IMPRESA GESTITA DALL'ENTE PUBBLICO - NATURA PRIVATISTICA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - NATURA PRIVATISTICA E DEVOLUZIONE ALL'AGO (GIUDICE DEL LAVORO) DELLE CONTROVERSIE AD ESSO RELATIVE - PRESUPPOSTI - IMPRESA GESTITA DALL'ENTE PUBBLICO - NATURA PRIVATISTICA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Al fine di ritenere privatistico il rapporto d'impiego con un ente pubblico non economico e devolute al giudice ordinario le relative controversie, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ. in relazione all'art. 409 n. 5 dello stesso codice, non è sufficiente che il contenuto del rapporto stesso sia disciplinato da norme di diritto sostanziale dettate per il rapporto di lavoro privato o da contratti collettivi, ma è necessario che la legge definisca espressamente privatistico il rapporto o che questo sia riferibile ad un'impresa gestita dall'ente pubblico. Per l'avveramento di quest'ultima ipotesi, poi, non basta che l'ente svolga un'attività di produzione di beni o di servizi, ma occorre che tale attività sia improntata a criteri di economicità, cioè sia diretta al procacciamento di entrate che siano remunerative dei fattori produttivi e non solo al perseguimento di fini sociali indipendentemente da tale remuneratività, e sia, quindi, svolta mediante un'organizzazione distinta da quella pubblicistica dello ente, con il conferimento all'organo di vertice di poteri deliberativi e di ampia libertà di Azione nel mondo degli affari, con autonomia contabile e finanziaria e, possibilmente, patrimoniale. (Conf 3784/75, mass n 377990; (Conf 2853/73, mass n 366448).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)