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Sez. U - , Sentenza n. 22438 del 24/09/2018 (Rv. 650462 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Ricorso in originale digitale e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna non autenticate - Onere di disconoscimento del controricorrente - Necessità.
Stato
decisa il 2018-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650462-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE

In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale sia notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)