Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16496 del 22/06/2018 (Rv. 649498 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Ricorso notificato telematicamente - Deposito delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna senza attestazione di conformità - Mancata attività da parte dell’intimato - Conseguenze - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
In tema di giudizio per cassazione, la prova documentale della notificazione eseguita a mezzo p.e.c. è vincolata all'attestazione di conformità del difensore ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; pertanto, in assenza di tale attestazione, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che, a fronte del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato, possa assumere rilievo la questione dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.
Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)