Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 09/05/1997 (Rv. 504173 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Trattative per comporre bonariamente la vertenza, proposte, concessioni e rinunzia fatte dalle parti a scopo transattivo - Mancato raggiungimento dell'effetto desiderato - Rinuncia tacita alla prescrizione - Configurabilità - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta senza cioè alcuna possibilità di diversa interpretazione con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art. 2937, terzo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)