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Sez. 3, Sentenza n. 4804 del 29/05/1987 (Rv. 453449 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - RINUNZIA - IN GENERE - TRATTATIVE PER COMPORRE BONARIAMENTE LA VERTENZA, PROPOSTE, CONCESSIONI E RINUNZIE A SCOPO TRANSATTIVO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITÀ COME RINUNZIA ALLA PRESCRIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453449-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - RINUNZIA - IN GENERE - TRATTATIVE PER COMPORRE BONARIAMENTE LA VERTENZA, PROPOSTE, CONCESSIONI E RINUNZIE A SCOPO TRANSATTIVO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITÀ COME RINUNZIA ALLA PRESCRIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunzie fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinunzia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto disposto dell'art. terzo, cod. civ.. (Conf 2960/85, mass n 440694; (Conf 2842/82, mass n 420724; (Conf 5439/81, mass n 416145).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)