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Sez. L, Sentenza n. 2960 del 11/05/1985 (Rv. 440694 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - RINUNZIA - IN GENERE - TRATTATIVE PER COMPORRE BONARIAMENTE LA VERTENZA, PROPOSTE, CONCESSIONI E RINUNZIE A SCOPO TRANSATTIVO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITÀ COME RINUNZIA ALLA PRESCRIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440694-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - RINUNZIA - IN GENERE - TRATTATIVE PER COMPORRE BONARIAMENTE LA VERTENZA, PROPOSTE, CONCESSIONI E RINUNZIE A SCOPO TRANSATTIVO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITÀ COME RINUNZIA ALLA PRESCRIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunzie fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non hanno efficacia interruttiva della prescrizione - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando quindi riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. - né possono importare rinuncia a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza cioè alcuna possibilità di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui. (Conf 5439/81, mass n 416145).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)