Sez. U, Sentenza n. 4371 del 27/07/1985 (Rv. 441832 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENPAS - DOMANDA PROPOSTA DA UN DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO - RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO EROGATO DAL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI RUOLO - CREDITO DI NATURA PREVIDENZIALE - CONSEGUENZE - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - COMPETENZA DEL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENPAS - DOMANDA PROPOSTA DA UN DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO - RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO EROGATO DAL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI RUOLO - CREDITO DI NATURA PREVIDENZIALE - CONSEGUENZE - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - COMPETENZA DEL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.*
La controversia promossa da un dipendente dell'ENPAS, collocato a riposo, con riguardo al riconoscimento ed alla liquidazione del trattamento pensionistico integrativo erogato dal fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'ente medesimo, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (ed alla Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro a norma degli artt. 442 e 444 (cod. proc. civ.), dato che investe un credito di natura previdenziale, non retributiva, che trova titolo in un rapporto assicurativo distinto dal pregresso rapporto di pubblico impiego con detto ente pubblico non economico (il quale ne costituisce mero antecedente e presupposto esterno), mentre è irrilevante, al fine della giurisdizione, che debitore di quel trattamento pensionistico debba considerarsi direttamente il fondo, ovvero l'ENPAS, a secondo della misura dell'autonomia del fondo stesso, trattandosi di un'obbligazione che comunque sarebbe a carico dell'ENPAS quale assicuratore e non datore di lavoro. (V 3784/83, mass n 428697; (V 6242/82, mass n 423901).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)