Sez. L, Sentenza n. 5376 del 05/11/1985 (Rv. 442612 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 - REITERAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE - AMMISSIBILITÀ - PENDENZA DI PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 - REITERAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE - AMMISSIBILITÀ - PENDENZA DI PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Nel regime anteriore alla legge 12 giugno 1984 n. 222 (che non ha efficacia retroattiva) non esisteva alcuna norma giuridica che vietasse all'assicurato la reiterazione della domanda diretta a conseguire la pensione d'Invalidità anche se era in corso un procedimento giudiziario per l'accertamento di tale diritto. Consegue che, formatosi il giudicato in ordine alla Mancanza dello stato invalidante dell'assicurato, non di meno il giudice - nuovamente adito a seguito dell'infruttuoso esito della ulteriore domanda in Sede amministrativa presentata nelle more del primo giudizio - deve accertare se, dopo la formazione del giudicato, siano insorte nuove infermità o si sia aggravata la malattia originaria, restando invece impedito dal giudicato soltanto il riesame di elementi già sussistenti e fatti valere nel corso del precedente giudizio. (V 1852/84, mass n 433920; (V 6526/83, mass n 431242; (V 5349/83, mass n 430265).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)