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Sez. 6, Sentenza n. 38584 del 22/05/2008 Cc. (dep. 13/10/2008) Rv. 241403 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Obbligo di traduzione nel caso di indagato che non conosce la lingua italiana - Omissione - Conseguenze - Presentazione della richiesta di riesame - Sanatoria della nullità - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241403-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

La proposizione della richiesta di riesame ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale emessa nei confronti dell'indagato che non conosce la lingua italiana, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)