Sez. 2, Sentenza n. 32555 del 07/06/2011 Cc. (dep. 19/08/2011) Rv. 250763 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Indagato che non conosce la lingua italiana - Obbligo di traduzione - Omissione - Conseguenze - Presentazione della richiesta di riesame - Ad opera del difensore - Effetti - Sanatoria della nullità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
La proposizione della richiesta di riesame, anche se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall'indagato che non conosca la lingua italiana, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)