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Sez. 3, Sentenza n. 1475 del 19/11/2013 Cc. (dep. 15/01/2014) Rv. 258369 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Indagato che non conosce la lingua italiana - Obbligo di traduzione - Omissione - Conseguenze - Presentazione della richiesta di riesame - Ad opera del difensore - Effetti - Sanatoria della nullità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258369-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

La proposizione della richiesta di riesame, anche se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza che aveva ritenuto sanata la nullità, per effetto della proposizione di istanza di riesame con la quale il difensore si era limitato ad eccepire, oltre alla omessa traduzione, anche l'incompetenza per territorio del giudice della cautela).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)