Sez. 3, Sentenza n. 7056 del 27/01/2015 Cc. (dep. 18/02/2015) Rv. 262425 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | D.Lgs. 2 marzo 2014, n. 32 - Indagato che non conosce la lingua italiana - Obbligo di traduzione - Omissione - Conseguenze - Presentazione della richiesta di riesame - Ad opera del difensore - Effetti - Sanatoria della nullità - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
La proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., sempre che l'impugnazione non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che, accogliendo erroneamente il motivo procedurale relativo alla mancata traduzione, aveva ritenuto assorbiti, non esaminandoli, i motivi di merito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/03/2014 num. 32, Decreto Legisl. 02/03/2014 num. 32 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)