Sez. 6, Sentenza n. 14588 del 20/03/2006 Cc. (dep. 27/04/2006) Rv. 234036 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Obbligo di traduzione nel caso di indagato che non conosce la lingua italiana - Omissione - Conseguenze - Presentazione della richiesta di riesame - Sanatoria della nullità - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
Qualora sia dimostrato che lo straniero destinatario di un'ordinanza cautelare non conosce la lingua italiana, sorge il dovere della traduzione del provvedimento, con la conseguenza che i termini per l'esercizio dei diritti difensivi decorrono dal momento in cui l'atto tradotto ha raggiunto il suo scopo. Al riguardo, può ritenersi che l'eventuale proposizione della richiesta di riesame sani la nullità conseguente all'omessa traduzione, sul rilievo che, in tal caso, sarebbe stato raggiunto lo scopo tipico dell'atto, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare. (Nella specie, la richiesta di riesame era stata presentata solo per eccepire la mancata traduzione e la Corte ha così annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva invece ritenuto sanata la nullità, disponendo la trasmissione degli atti al giudice che aveva applicato la misura per la relativa traduzione, funzionale a consentire la sua eventuale impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)