Sez. 3, Sentenza n. 28934 del 09/02/2016 Ud. (dep. 12/07/2016) Rv. 267344 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Art. 10 - Bis D. Lgs. n. 74 del 2000 - Omesso versamento ritenute - Soglia di punibilità - Innalzamento operato dal D. Lgs. n. 158 del 2000 - Mancato raggiungimento della soglia - Conseguenze - Formula assolutoria - "Perché il fatto non è previsto come reato " - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il proscioglimento dell'imputato per il reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, per il mancato raggiungimento della soglia di punibilità individuata dalla norma nel frattempo elevata a seguito del D.Lgs. n. 158 del 2015, va disposto "perchè il fatto non è previsto come reato", non invece con la formula "perchè il fatto non sussiste" che presuppone l'esclusione del verificarsi di un fatto storico suscettibile, tuttavia, di essere ipoteticamente attratto in una fattispecie incriminatrice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)