Sez. 3, Sentenza n. 35611 del 16/06/2016 Ud. (dep. 29/08/2016) Rv. 268007 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento IVA - Soglia di punibilità - Natura giuridica - Elemento costitutivo del reato - Configurabilità - Conseguenza - Mancata integrazione - Formula assolutoria - "Perché il fatto non sussiste".
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Nel reato di omesso versamento di IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, la soglia di punibilità - fissata, in 250.000 euro, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158 del 2015, in 250.000 euro - configura un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta l'assoluzione con la formula "il fatto non sussiste".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Decreto Legisl. 03/10/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)