Sez. U, Sentenza n. 8949 del 16/04/2007 (Rv. 596317 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia di lavoro - Ordinanza interlocutoria che dichiara la giurisdizione ordinaria - Preclusione di ulteriore pronunzia in punto di giurisdizione prima della sentenza definitiva - Preclusione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Pur in presenza del principio generale secondo cui l'ordinanza con cui il giudice afferma (o nega) la propria giurisdizione ha natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., al fine di accertare se nell'ambito della causa la giurisdizione sia stata definitivamente determinata e non possa più essere posta in discussione, ove il giudice abbia dichiarato la propria giurisdizione con ordinanza interlocutoria, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile va comunque operata in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza. Conseguentemente, in controversia di lavoro, qualora il giudice, nel rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412 bis cod. proc. civ. e nel disporre la sospensione del giudizio con assegnazione alle parti di un termine per espletare detto tentativo, abbia con ordinanza delibato la propria giurisdizione esclusivamente ai fini dell'impulso del processo e quale premessa del provvedimento di sospensione, non può ritenersi formato il giudicato in punto di giurisdizione e non è precluso al giudice di pronunziare nuovamente al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)