Sez. 5, Sentenza n. 5237 del 22/11/2013 Ud. (dep. 03/02/2014) Rv. 258982 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta documentale - Confusa tenuta della contabilità - Dolo generico - Sufficienza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)