Sez. 5, Sentenza n. 26907 del 07/06/2006 Ud. (dep. 31/07/2006) Rv. 235006 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Irregolare tenuta della contabilità - Dolo generico - Sufficienza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Per la integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall. è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio. (In motivazione la Corte ha precisato che la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", formulata in relazione alla fattispecie di irregolare tenuta delle scritture contabili, connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che configuri il dolo specifico).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)