Sez. 5, Sentenza n. 24328 del 18/05/2005 Ud. (dep. 28/06/2005) Rv. 232209 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE | Bancarotta fraudolenta documentale - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE
Ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L. fall.), non è necessario il dolo specifico - e cioè il fine di recare pregiudizio ai creditori, che concerne, invece, la prima ipotesi di bancarotta documentale - ma è richiesta l'intenzione di impedire la conoscenza relativa al patrimonio e al movimento degli affari, la quale costituisce l'elemento soggettivo del reato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)