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Sez. 5, Sentenza n. 3752 del 16/02/2000 Ud. (dep. 23/03/2000) Rv. 215723 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME | Apparente - Art. 483 cod. pen. e false dichiarazioni per ottenere benefici del Fondo Agricolo Europeo - Applicazione del principio di specialità.
Stato
decisa il 2000-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215723-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME

L'art. 2, primo comma, legge 23.12.1986 n. 898 punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia. Data la struttura della norma, risulta che "l'esposizione di dati o notizie falsi" è requisito essenziale per la configurazione della fattispecie; ne deriva che detto reato non può concorrere con il delitto di falso previsto dall'art. 483 cod. pen., sussistendo concorso apparente di norme, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., in quanto tutti gli elementi previsti dall'art. 483 cod. pen. sono ricompresi (e quindi assorbiti) nella fattispecie di cui all'art. 2 della legge citata, sicché quest'ultima risulta avere come elemento specializzante, rispetto al falso, l'indebita percezione del contributo del Fondo Europeo sopra citato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 483, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)