Sez. 5, Sentenza n. 11658 del 23/09/1999 Ud. (dep. 12/10/1999) Rv. 214600 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME | Concorso apparente - Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art 483 cod. pen.) - False dichiarazioni di cui all'art 2 legge 23.12.1986 n. 898) - Applicazione del principio di specialità - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME
Sussiste concorso apparente di norme tra il reato previsto dall'art 483 cod.pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)e quello di cui all'art 2 legge 23.12.1986 n. 898; invero tutti gli elementi presenti nella fattispecie criminosa di cui all'art 483 cod.pen. sono compresi (e quindi assorbiti) nella fattispecie di cui alla legge del 1986, che presenta l'elemento "specializzante" dell'indebita percezione del contributo del Fondo europeo. (Fattispecie in cui il ricorrente, assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con riferimento al delitto di frode comunitaria -in quanto i contributi erogabili a seguito delle mendaci dichiarazioni non avrebbero superato i 20 milioni di lire- era stato condannato, in relazione al medesimo episodio, per il reato ex art 483 cod.pen. La Suprema corte, enunciando il principio di cui sopra, in applicazione dell'art 15 cod.pen., ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)